Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707Capo V

Art. 39

In vigore dal 11 giu 1940
Nei casi contemplati dall'articolo precedente, la sanzione disciplinare eventualmente inflitta al militarizzato, quale impiegato civile, e il fatto che l'ha determinata, hanno anche effetti nei riguardi della posizione militare del punito, qualora questi appartenga, quale ufficiale o sottufficiale, ai ruoli della forza in congedo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di Finanza. La relativa segnalazione va diretta, in tali casi, agli organi militari competenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-29;401#art-rpl-39

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