Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707›Capo V
Art. 42
In vigore dal 11 giu 1940
Agli effetti dell' del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, spetta al comandante di corpo di cui all' stabilire quali mancanze rientrino nel campo disciplinare militare, e quali invece rivestano carattere esclusivamente tecnico o amministrativo.
In caso di mancanze d'indole esclusivamente tecnica o amministrativa, la competenza a procedere disciplinarmente spetta unicamente al superiore militarizzato, ai termini dell' e dei successivi , salva l'eccezione stabilita dall'ultimo comma dell'.
Per i direttori superiori in servizio presso lo Stato Maggiore dell'Esercito, peraltro, la competenza a procedere è devoluta al sottocapo di Stato Maggiore generale, osservate le disposizioni degli articoli predetti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-29;401#art-rpl-42