Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707Capo V

Art. 45

In vigore dal 11 giu 1940
Per quanto si riferisce alla procedura da seguire nei casi di mancanze o infrazioni disciplinari regolati dai precedenti , il capo di ufficio si attiene alle norme stabilite dagli articoli 60 e 69 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, o dalle analoghe disposizioni vigenti per i personali disciplinati da speciali ordinamenti.
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Art. 45 Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, sulla militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante. — Testo vigente | Portale Normativo