Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707›Capo V
Art. 46
In vigore dal 11 giu 1940
Quando la gravità dei fatti lo esiga, o quando il militarizzato sia sottoposto a giudizio per delitto, l'autorità militare che, a mente delle disposizioni vigenti, ha la stessa facoltà nei riguardi dei militari, può ordinare la sospensione del militarizzato dall'esercizio delle sue funzioni. In tal caso, questi viene temporaneamente restituito alla Amministrazione civile dalla quale dipende, cui spetta provvedere a termini dell'art. 63 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, o delle analoghe disposizioni vigenti per i personali disciplinati,da speciali ordinamenti.
La sospensione deve essere disposta se a carico del militarizzato sia stato emesso ordine di cattura dalla autorità giudiziaria. In tal caso il provvedimento di sospensione è adottato dal capo di ufficio, con propria ordinanza.
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