Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707›Capo V
Art. 49
In vigore dal 11 giu 1940
Spetta esclusivamente al comandante di corpo deferire il militarizzato all'autorità giudiziaria militare quando il fatto commesso rivesta gli estremi di reato.
Storico versioni
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