Art. 1
In vigore dal 11 giu 1940
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1176, concernente la militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 24 giugno 1929-VII, che approva il regolamento di disciplina militare per il Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per l'interno, per la marina e per l'aeronautica, di intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;
Viste le deleghe in data 23 febbraio 1941-XIX, rilasciate ai Sottosegretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, sulla militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1176, e successive modificazioni.
Il predetto regolamento sarà firmato, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-29;401#art-rd-1