Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707Capo V

Art. 50

In vigore dal 11 giu 1940
Ai militarizzati possono essere conferite le stesse ricompense previste dalla parte II del regolamento di disciplina militare, eccettuate le ricompense per anzianità di grado o di servizio e per merito speciale, e quelle che importino comunque avanzamento.
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