Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707

Art. 52

In vigore dal 11 giu 1940
Nella prima applicazione del presente regolamento, le Amministrazioni civili dello Stato, che vi sono tenute, qualora non abbiano già fatto, provvederanno immediatamente alla formazione degli elenchi di cui all', secondo comma, e alla trasmissione di essi al Ministero della guerra ai sensi e per gli effetti dell'. Detti elenchi hanno efficacia fino al 31 dicembre 1941-XX, salvo proroga da disporsi, ove occorra, con decreto del Ministero della guerra, sentite le Amministrazioni interessate. Visto, d'ordine di Sua Maestà Il Re Imperatore Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro per la guerra MUSSOLINI
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