Art. 2
In vigore dal 11 giu 1940
L'annesso regolamento ha effetto a decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII, salvo per quanto riguarda le norme contenute nel capo V, le quali hanno vigore dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 marzo 1941-XIX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - PUTZOLU - LISSIA -
CALLETTI - HOST-VENTURI
Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 72. - MANCINI
N.B. - I colori delle mostrine saranno riprodotti nel testo inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-29;401#art-rd-2