Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707

Art. 51

In vigore dal 11 giu 1940
Sorgendo nuove necessità, determinate dallo Stato Maggiore del Regio esercito, di assegnare al seguito dell'Esercito operante personale civile non previsto dalle tabelle di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 al presente regolamento, saranno ad esso attribuiti gli stessi gradi militari di equiparazione stabiliti dal decreto interministeriale 14 gennaio 1941-XIX, che stabilisce l'equiparazione di rango a grado militare del personale civile e salariato dell'Amministrazione della guerra, militarizzato ai sensi della legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1304. Le disposizioni del predetto decreto varranno, in quanto applicabili, anche per il personale civile da trarre da altre Amministrazioni statali diverse da quella della guerra.
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