Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707›Capo V
Art. 48
In vigore dal 11 giu 1940
Tanto in caso di reclamo contro la punizione inflitta a termini del regolamento di disciplina militare, quanto in caso di ricorso gerarchico contro la sanzione disciplinare irrogata direttamente dal capo di ufficio, saranno seguite, rispettivamente, le norme procedurali e le forme prescritte dal regolamento di disciplina militare, e dei capi VIII e IX del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, o dalle analoghe disposizioni vigenti per i personali disciplinati da speciali ordinamenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-29;401#art-rpl-48