Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707›Capo V
Art. 43
In vigore dal 11 giu 1940
Per le mancanze e infrazioni disciplinari riconosciute di carattere esclusivamente tecnico o amministrativo, il capo di ufficio applica le sanzioni disciplinari di sua competenza, a termini dell'art. 56 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, o delle analoghe disposizioni vigenti per i personali disciplinati da speciali ordinamenti.
A mente dell' del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, il capo ufficio ha facoltà di aggravare le previste sanzioni disciplinari, non oltre però la punizione di riduzione dello stipendio.
La facoltà di aggravamento delle sanzioni disciplinari compete altresì al capo della Amministrazione civile dalla quale il militarizzato dipende, quando d'Amministrazione venga investita dell'esame della posizione disciplinare del militarizzato, a termine dell'articolo seguente. L'esercizio di detta facoltà, in tal caso, non può importare una punizione superiore a quella della sospensione dal grado con privazione dello stipendio, salvo che il fatto commesso non comporti di per sè la revoca o la destituzione.
Storico versioni
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