Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707›Capo V
Art. 44
In vigore dal 11 giu 1940
Qualora il capo di ufficio ritenga, che il fatto commesso dal dipendente militarizzato sia, per la sua gravità, passibile di punizione disciplinare di grado superiore a quelle che rientrano nei limiti della sua competenza, ne riferisce con circostanziato rapporto all'Amministrazione civile per il tramite della autorità militare, perché sia instaurata la procedura disciplinare di rito a termine della parte 2ª, capo IX, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, o delle analoghe disposizioni vigenti per i personali disciplinati da speciali ordinamenti.
Al rapporto saranno allegate le copie di tutti gli atti d'inchiesta e degli accertamenti all'uopo eseguiti.
Storico versioni
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