Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707›Capo V
Art. 44
46 / 52In vigore dal 11 giu 1940
Qualora il capo di ufficio ritenga, che il fatto commesso dal dipendente militarizzato sia, per la sua gravità, passibile di punizione disciplinare di grado superiore a quelle che rientrano nei limiti della sua competenza, ne riferisce con circostanziato rapporto all'Amministrazione civile per il tramite della autorità militare, perché sia instaurata la procedura disciplinare di rito a termine della parte 2ª, capo IX, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, o delle analoghe disposizioni vigenti per i personali disciplinati da speciali ordinamenti.
Al rapporto saranno allegate le copie di tutti gli atti d'inchiesta e degli accertamenti all'uopo eseguiti.
Storico versioni
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