Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707Capo V

Art. 41

In vigore dal 11 giu 1940
Ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al capo VIII del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, o alle analoghe disposizioni vigenti per i personali disciplinati da speciali ordinamenti, le attribuzioni del capo di ufficio sono esercitate: a) dal direttore superiore del servizio, per il personale civile addetto allo Stato Maggiore dell'Esercito; b) dal direttore di servizio di armata, per il personale civile addetto ai servizi di armata, di corpo di armata e di divisione. Qualora nell'armata il direttore del servizio non sia equiparato almeno al grado di tenente colonnello, le attribuzioni di capo di ufficio vengono esercitate dal direttore superiore del corrispondente servizio presso lo Stato Maggiore dell'Esercito. Tuttavia per i ragionieri di artiglieria e del genio, anche se tratti dalla Amministrazione finanziaria e da quella dei lavori pubblici, è capo di ufficio, agli effetti sopra indicati, il dirigente militare del relativo servizio.
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