Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707›Capo V
Art. 40
In vigore dal 11 giu 1940
Le attribuzioni del comandante di corpo, per il personale civile militarizzato, sono devolute:
a) per il personale civile in servizio presso lo Stato Maggiore dell'Esercito, al generale capo reparto competente;
b) per quello in servizio presso le intendenze di armata, all'intendente di armata;
c) per quello in servizio presso i corpi d'armata e le divisioni, ai rispettivi capi di Stato Maggiore.
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