Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707Capo V

Art. 38

In vigore dal 11 giu 1940
Quando la mancanza commessa dal militarizzato comporti una punizione disciplinare di grado superiore a quelle di cui al precedente articolo, il fatto deve essere segnalato, dalla autorità militare, alla Amministrazione civile dalla quale il militarizzato dipende, per la valutazione della condotta dell'impiegato agli effetti della instaurazione del procedimento disciplinare di cui alla parte seconda, capo IX, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, o alle analoghe disposizioni vigenti per i personali disciplinati da speciali ordinamenti. Nel frattempo il militarizzato è sospeso dalle sue funzioni presso l'Esercito operante, con provvedimento del comandante di corpo, e restituito alla Amministrazione cui appartiene. Esaurito il procedimento disciplinare, si applicano al militarizzato le disposizioni di cui al successivo .
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Art. 38 Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, sulla militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante. — Testo vigente | Portale Normativo