Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707›Capo IV
Art. 33
In vigore dal 11 giu 1940
Indipendentemente da quanto stabilito in materia dal capo III del presente regolamento (trattamento economico) è consentito al personale civile militarizzato equiparato al rango di ufficiale, tenuto ad indossare l'uniforme militare, di prelevare a pagamento dai magazzini militari oggetti di qualsiasi specie. L'importo dei prelevamenti sarà recuperato mediante ritenuta sugli assegni del personale stesso.
Il rinnovo degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento per il personale civile equiparato a sottufficiale o militare di truppa ha luogo invece a spese dell'Amministrazione militare, secondo le norme vigenti per i militari di truppa del Regio esercito.
Storico versioni
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