Art. 33
Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707Capo IV

Art. 33

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In vigore dal 11 giu 1940
Indipendentemente da quanto stabilito in materia dal capo III del presente regolamento (trattamento economico) è consentito al personale civile militarizzato equiparato al rango di ufficiale, tenuto ad indossare l'uniforme militare, di prelevare a pagamento dai magazzini militari oggetti di qualsiasi specie. L'importo dei prelevamenti sarà recuperato mediante ritenuta sugli assegni del personale stesso. Il rinnovo degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento per il personale civile equiparato a sottufficiale o militare di truppa ha luogo invece a spese dell'Amministrazione militare, secondo le norme vigenti per i militari di truppa del Regio esercito.
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