Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707Capo V

Art. 37

In vigore dal 11 giu 1940
Nei riguardi del personale civile militarizzato, le sanzioni disciplinari previste: a) per gli ufficiali, dai numeri 1 a 6 compreso del § 571 del vigente regolamento di disciplina; b) per i marescialli, dai numeri 1 a 5 compreso del § 584; c) per i sergenti maggiori e sergenti, dai numeri 1 a 6 compreso del § 585; d) per i graduati di truppa, dai numeri 1 a 5 compreso del § 599; e) per i militari di truppa, dai numeri 1 a 4 compreso del § 600; si esauriscono tutte nella irrogazione della punizione, nella applicazione della stessa e nella conseguente annotazione a matricola, senza che possano comunque produrre effetti di Stato per la qualità di impiegato civile rivestita dal militarizzato.
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Art. 37 Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, sulla militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante. — Testo vigente | Portale Normativo