Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707›Capo V
Art. 37
In vigore dal 11 giu 1940
Nei riguardi del personale civile militarizzato, le sanzioni disciplinari previste:
a) per gli ufficiali, dai numeri 1 a 6 compreso del § 571 del vigente regolamento di disciplina;
b) per i marescialli, dai numeri 1 a 5 compreso del § 584;
c) per i sergenti maggiori e sergenti, dai numeri 1 a 6 compreso del § 585;
d) per i graduati di truppa, dai numeri 1 a 5 compreso del § 599;
e) per i militari di truppa, dai numeri 1 a 4 compreso del § 600;
si esauriscono tutte nella irrogazione della punizione, nella applicazione della stessa e nella conseguente annotazione a matricola, senza che possano comunque produrre effetti di Stato per la qualità di impiegato civile rivestita dal militarizzato.
Storico versioni
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