Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707Capo V

Art. 36

In vigore dal 11 giu 1940
Ogni superiore militare, in caso di mancanze o infrazioni disciplinari commesse da un inferiore militarizzato, ha facoltà di infliggere a quest'ultimo le sanzioni previste dal regolamento di disciplina militare, con le limitazioni e nei modi stabiliti dagli articoli che seguono. La facoltà punitiva del superiore militarizzato è invece esercitata nei soli rapporti col dipendente personale civile militarizzato. Tuttavia è fatto obbligo al superiore militarizzato, che rilevi una mancanza o infrazione commessa dall'inferiore militare, di riferirne immediatamente al proprio comandante di corpo, per la conseguente irrogazione delle sanzioni disciplinari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-29;401#art-rpl-36

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Art. 36 Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, sulla militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante. — Testo vigente | Portale Normativo