Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707Capo IV

Art. 31

In vigore dal 11 giu 1940
Il personale civile militarizzato equiparato al rango di ufficiale, tenuto ad indossare l'uniforme militare, fa uso degli stessi oggetti di armamento e di equipaggiamento stabiliti per gli ufficiali del Regio esercito, secondo le prescrizioni vigenti per questi ultimi. Tutti gli oggetti sopra indicati vengono provveduti a cura degli interessati, ad eccezione della pistola che è loro data in consegna, per la durata della militarizzazione, dai rispettivi centri di mobilitazione. Tali centri forniscono altresì la maschera antigas e il pacchetto di medicazione.
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Art. 31 Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, sulla militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante. — Testo vigente | Portale Normativo