Art. 31
Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707Capo IV

Art. 31

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In vigore dal 11 giu 1940
Il personale civile militarizzato equiparato al rango di ufficiale, tenuto ad indossare l'uniforme militare, fa uso degli stessi oggetti di armamento e di equipaggiamento stabiliti per gli ufficiali del Regio esercito, secondo le prescrizioni vigenti per questi ultimi. Tutti gli oggetti sopra indicati vengono provveduti a cura degli interessati, ad eccezione della pistola che è loro data in consegna, per la durata della militarizzazione, dai rispettivi centri di mobilitazione. Tali centri forniscono altresì la maschera antigas e il pacchetto di medicazione.
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