Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707Capo II

Art. 22

In vigore dal 11 giu 1940
All'atto della smilitarizzazione, gli enti ai quali i militarizzati, rizzati sono in forza restituiscono i documenti matricolari dei medesimi ai comandi del Regio esercito dai quali li hanno ricevuti, se riguardano ufficiali in congedo, e ai distretti di leva, se si tratti di sottufficiali o militari di truppa in congedo o di riformati dagli organi di leva, dopo avervi iscritta la seguente ultima variazione: «Cessa di essere assunto in servizio quale militarizzato.... li....». I distretti di leva, sulla base del foglio matricolare, provvedono ad aggiornare e parificare in conseguenza il proprio mod. 106 ed il ruolo mod. 105, e ritrasmettono quindi il documento anzidetto all'ufficio forza in congedo del distretto di residenza dell'interessato, seguendo all'uopo le norme vigenti in materia per i militari del Regio esercito. Tutti i documenti matricolari, comunque impiantati per i militarizzati di cui all', vengono invece custoditi dal competente distretto di leva del militarizzato.
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Art. 22 Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, sulla militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante. — Testo vigente | Portale Normativo