Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707›Capo II
Art. 20
In vigore dal 11 giu 1940
Gli enti che assumono in forza, quali militarizzati, coloro che nei ruoli del Regio esercito figurano riformati in rassegna o collocati in congedo assoluto, devono chiedere all'ufficio matricola del distretto di leva il relativo foglio matricolare mod. 106. Il distretto, prima di trasmettere il documento, vi iscrive la variazione di cui al primo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-29;401#art-rpl-20