Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707Capo II

Art. 17

In vigore dal 11 giu 1940
I comandi di zona, di distretto e, nell'Africa Orientale Italiana, i comandi di deposito territoriale trasmettono agli enti richiedenti i documenti di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo, dopo avervi iscritta la seguente variazione: «Assunto in servizio in qualità di militarizzato ai sensi del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, presso il...., col grado equiparato di.... (foglio n...... in data.... del....) li.....». Contemporaneamente comunicano tale variazione: a) per coloro, che seno ufficiali del Regio esercito, al Ministero della guerra per la conseguente iscrizione sul primo Originale dello stato di servizio e sull'altro esemplare del Libretto personale; b) per coloro che sono sottufficiali o militari di truppa, al distretto di leva per l'aggiornamento dell'altro foglio matricolare mod. 106 e del ruolo mod. 105. Tutti gli altri documenti concernenti la matricola militare degli interessati, all'infuori di quelli elencati nelle lettere a) e b) dell'articolo precedente, continuano ad essere custoditi presso i nominati comandi di zona, di distretto o di deposito territoriale.
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Art. 17 Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, sulla militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante. — Testo vigente | Portale Normativo