Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707›Capo II
Art. 17
In vigore dal 11 giu 1940
I comandi di zona, di distretto e, nell'Africa Orientale Italiana, i comandi di deposito territoriale trasmettono agli enti richiedenti i documenti di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo, dopo avervi iscritta la seguente variazione: «Assunto in servizio in qualità di militarizzato ai sensi del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, presso il...., col grado equiparato di.... (foglio n...... in data.... del....) li.....».
Contemporaneamente comunicano tale variazione:
a) per coloro, che seno ufficiali del Regio esercito, al Ministero della guerra per la conseguente iscrizione sul primo Originale dello stato di servizio e sull'altro esemplare del Libretto personale;
b) per coloro che sono sottufficiali o militari di truppa, al distretto di leva per l'aggiornamento dell'altro foglio matricolare mod. 106 e del ruolo mod. 105.
Tutti gli altri documenti concernenti la matricola militare degli interessati, all'infuori di quelli elencati nelle lettere a) e b) dell'articolo precedente, continuano ad essere custoditi presso i nominati comandi di zona, di distretto o di deposito territoriale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-29;401#art-rpl-17