Capo XIII

Art. 44

In vigore dal 23 set 1939
Le Cose costituite in pegno devono essere assicurate a cura del Monte contro i rischi dell'incendio e della caduta o fulmine per un importo uguale al valore di stima ad esse attribuito all'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-05-25;1279#art-44

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Art. 44 Attuazione della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno. — Testo vigente | Portale Normativo