Capo XIII

Art. 39

In vigore dal 23 set 1939
I prestiti su pegno non possono eccedere i quattro quinti del valore di stima fissato dal perito, quando trattasi di pegno di preziosi, e i due terzi del valore medesimo, quando trattasi di oggetti diversi. La stima deve essere fatta in base al valore commerciale delle cose offerte in pegno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-05-25;1279#art-39

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Art. 39 Attuazione della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno. — Testo vigente | Portale Normativo