Capo XIII
Art. 40
In vigore dal 1 gen 1994
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.
L'interesse si esige all'atto del riscatto del pegno, della domanda di rinnovazione del prestito, della vendita del pegno ovvero della sua aggiudicazione al perito.
I diritti accessori, esclusi quelli d'asta, possono esigersi all'atto della concessione o della rinnovazione del prestito.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-05-25;1279#art-40