Capo XIII

Art. 40

In vigore dal 1 gen 1994
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385. L'interesse si esige all'atto del riscatto del pegno, della domanda di rinnovazione del prestito, della vendita del pegno ovvero della sua aggiudicazione al perito. I diritti accessori, esclusi quelli d'asta, possono esigersi all'atto della concessione o della rinnovazione del prestito.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-05-25;1279#art-40

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Art. 40 Attuazione della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno. — Testo vigente | Portale Normativo