Capo XIII
Art. 45
In vigore dal 23 set 1939
I Monti non rispondono dei danni derivati alle cose date in pegno da naturale deperimento o da difetti intrinseci palesi od occulti; non rispondono, altresì, della perdita totale o parziale delle cose stesse quando essa deriva da caso fortuito o da forza maggiore.
Nei casi di assicurazione obbligatoria contemplati nell'articolo precedente o quando il Monte è responsabile del danno derivato alle cose date in pegno, la misura del risarcimento non può mai eccedere il valore di stima attribuito alle cose costituite in pegno al momento della concessione del prestito aumentato di un quarto, dedotto, però, l'importo del credito del Monte per capitale, interessi ed eventuali diritti accessori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-05-25;1279#art-45