Capo XIII
Art. 41
In vigore dal 23 set 1939
I prestiti su pegno possono essere estinti in qualunque tempo prima della scadenza col conseguente riscatto e ritiro delle cose costituite in pegno.
Il Monte può consentire alla scadenza del prestito la rinnovazione totale o parziale di esso, previo pagamento degli interessi e, in quanto dovuti, degli accessori, subordinatamente però a nuova stima delle cose date in pegno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-05-25;1279#art-41