Capo XIII
Art. 43
In vigore dal 23 set 1939
Non possono essere costituiti in pegno gli oggetti fragili, corruttibili, facilmente infiammabili o esplodenti, i commestibili, i liquidi, gli arredi di vestiario e di equipaggiamento militari od equiparati, gli abiti religiosi, i paramenti sacri e gli oggetti di culto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-05-25;1279#art-43