Capo XIV

Art. 48

In vigore dal 23 set 1939
Le aste pubbliche, indette ai sensi dell' della legge, devono essere rese note mediante affissione di avviso nella sede del Monte e nella sala dove si effettuano le aste. L'avviso deve rimanere esposto per almeno cinque giorni consecutivi precedenti l'inizio delle aste e fino al compimento delle aste medesime. Esso deve indicare il luogo, il giorno e le ore delle aste, nonché l'elenco dei pegni posti in vendita con l'indicazione dei rispettivi numeri di polizza. Il Consiglio di amministrazione del Monte può stabilire anche altre forme di pubblicità. La stessa facoltà è data all'Ispettorato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-05-25;1279#art-48

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Art. 48 Attuazione della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno. — Testo vigente | Portale Normativo