Capo XIII
Art. 47
In vigore dal 23 set 1939
Agli effetti dell' della legge, l'Autorità giudiziaria non può ordinare la restituzione delle cose smarrite o rubate o comunque provenienti da un reato, le quali sono costituite in pegno presso un Monte, se il proprietario non fornisce la prova di aver rimborsato al Monte la somma, data a prestito, gli interessi e gli eventuali diritti accessori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-05-25;1279#art-47