Capo XIII

Art. 47

In vigore dal 23 set 1939
Agli effetti dell' della legge, l'Autorità giudiziaria non può ordinare la restituzione delle cose smarrite o rubate o comunque provenienti da un reato, le quali sono costituite in pegno presso un Monte, se il proprietario non fornisce la prova di aver rimborsato al Monte la somma, data a prestito, gli interessi e gli eventuali diritti accessori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-05-25;1279#art-47

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 47 Attuazione della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno. — Testo vigente | Portale Normativo