Capo XIII

Art. 42

In vigore dal 23 set 1939
Il riscatto e la rinnovazione possono essere consentiti sino a quando le cose costituite in pegno non sono state aggiudicate all'asta pubblica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-05-25;1279#art-42

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo