Capo XIII
Art. 37
In vigore dal 23 set 1939
Le polizze di pegno di cui all' della legge devono contenere, oltre quanto è stabilito dalla legge medesima, l'indicazione dell'orario di servizio e delle sedi del Monte dove possono essere compiute le operazioni di prestito su pegno.
Nelle polizze anzidette devono essere riportate, inoltre, le norme statutarie relative allo smarrimento, alla sottrazione o alla distruzione delle polizze stesse, nonché il testo dell' della legge e le altre disposizioni che l'Ispettorato ritiene di stabilire.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-05-25;1279#art-37