Capo XIII
Art. 46
In vigore dal 23 set 1939
Quando le cose costituite in pegno sono sottoposte a sequestro in un procedimento penale, l'Autorità giudiziaria deve normalmente nominare custode il rappresentante legale del Monte. Quest'ultimo è tenuto, però, a presentare le cose stesse ad ogni richiesta dell'Autorità giudiziaria.
Gli organi di polizia giudiziaria, quando procedono, ai sensi dell'art. 222, comma secondo, del Codice di procedura penale, al sequestro delle cose date in pegno, devono redigere processo verbale, rilasciandone copia al Monte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-05-25;1279#art-46