Capo XIV
Art. 49
In vigore dal 23 set 1939
Le aste devono essere effettuate in locali, in giorni ed in ore che facilitino la partecipazione del pubblico.
La data delle aste e le modalità per gli incanti devono essere stabilite nei regolamenti interni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-05-25;1279#art-49