Art. 49
Capo XIV

Art. 49

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In vigore dal 23 set 1939
Le aste devono essere effettuate in locali, in giorni ed in ore che facilitino la partecipazione del pubblico. La data delle aste e le modalità per gli incanti devono essere stabilite nei regolamenti interni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-05-25;1279#art-49