Capo XIV

Art. 50

In vigore dal 23 set 1939
Le cose sottoposte all'asta sono aggiudicate al migliore offerente. Possono essere ammesse offerte segrete. Nel caso previsto dall' della legge l'aggiudicazione al perito deve farsi dopo almeno due esperimenti d'asta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-05-25;1279#art-50

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