Capo XIV
Art. 52
In vigore dal 23 set 1939
Il Consiglio di amministrazione può affidare ad un consigliere, al direttore o ad un funzionario del Monte l'incarico di dirigere le aste.
Il presidente può sempre assumere la direzione delle aste.
Le vendite sono registrate su apposito libro mediante indicazione del numero della polizza, del nome dell'acquirente e del prezzo di aggiudicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-05-25;1279#art-52