Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Capo IV
Art. 92
In vigore dal 28 feb 1939
Le copie dei catasti concesse ai comuni ai sensi dell' vanno esenti, oltrechè dai diritti stabiliti nelle tabelle B, C e D annesse al presente Regolamento, anche dalla tassa di bollo.
Le copie delle mappe, però, quando vengano munite delle firme dei funzionari, ingegneri e periti che le hanno eseguite, vanno soggette alla tassa di bollo, e le marche occorrenti devono essere apposte prima che le copie vengano firmate.
Sta poi sempre a carico dei comuni richiedenti, oltre la spesa per mano d'opera, anche quella per carta, stampati e ogni altra spesa occorrente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-92