Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo III

Art. 90

In vigore dal 28 feb 1939
Ferme restando le disposizioni di cui ai Regi decreti-legge 15 novembre 1937, n. 2011 e 7 marzo 1938, n. 205, i compensi di cui alle tabelle A, C e D al personale degli Uffici Tecnici Erariali verranno ripartiti nelle proporzioni e secondo le modalità da stabilire con decreto Ministeriale.
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Art. 90 Approvazione del regolamento per la conservazione del nuovo Catasto dei terreni. — Testo vigente | Portale Normativo