Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Capo III
Art. 90
In vigore dal 28 feb 1939
Ferme restando le disposizioni di cui ai Regi decreti-legge 15 novembre 1937, n. 2011 e 7 marzo 1938, n. 205, i compensi di cui alle tabelle A, C e D al personale degli Uffici Tecnici Erariali verranno ripartiti nelle proporzioni e secondo le modalità da stabilire con decreto Ministeriale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-90