Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo III

Art. 87

In vigore dal 28 feb 1939
Per il rilascio delle copie, dei certificati e degli estratti di cui all' sono dovuti i soli diritti di scritturazione o di disegnatore indicati in corrispondenza dei numeri di ordine 3 e 4 delle tabelle B, C e D, annesse al presente regolamento. Salvo il disposto dell' nei confronti dei Comuni e dell' per le Amministrazioni statali, gli stessi diritti di cui al precedente comma sono applicabili in tutti gli altri casi, in genere, nei quali sia ammesso il rilascio delle copie, dei certificati e degli estratti mediante rimborso delle sole spese effettive di opera e di materiale, dovendosi in tali casi intendere che, in luogo del rimborso di dette spese, siano dovuti i diritti di scritturazione e di disegnatore di cui ai numeri 3 e 4 delle tabelle B, C e D e il rimborso delle eventuali spese di materiale. I diritti particolarmente contemplati nel presente articolo vengono direttamente riscossi dagli Uffici tecnici erariali o, limitatamente a quelli di cui alla tabella B, dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette, e rispettivamente versati, dai detti Uffici, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello della riscossione, sul conto corrente postale dell'Ufficio tecnico erariale o su quello aperto a favore dell'Ispettore compartimentale delle imposte dirette.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-87

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Art. 87 Approvazione del regolamento per la conservazione del nuovo Catasto dei terreni. — Testo vigente | Portale Normativo