Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Capo III
Art. 88
In vigore dal 28 feb 1939
È permesso a chiunque, mediante il pagamento del diritto fisso di cui alla tabella E annessa al presente Regolamento, di consultare, presso gli Uffici tecnici erariali o presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, le mappe e gli altri atti catastali ed anche di estrarne note ed appunti.
È però vietato di estrarre copie di qualsiasi genere, compresi i lucidi di mappa.
La facoltà di cui al primo comma del presente articolo per gli atti contemplati nell' è subordinata ad autorizzazione specifica dell'Intendenza di finanza, la quale può anche rifiutarla nel caso in detto articolo previsto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-88