Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Titolo II›Capo I
Art. 54
In vigore dal 28 feb 1939
Il rilascio di copie od estratti di documenti diversi da quelli che costituiscono il catasto ai sensi dell' del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, è sempre subordinato all'autorizzazione dell'Intendenza di finanza. L'autorizzazione può essere rifiutata se i documenti richiesti riguardino controversie nelle quali si trovi o possa trovarsi impegnata l'Amministrazione dello Stato. In ogni caso, si dovrà dar corso a qualsiasi domanda che pervenga per mezzo della autorità giudiziaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-54