Regolamento per la conservazione del nuovo catastoTitolo IICapo I

Art. 51

In vigore dal 28 feb 1939
È vietato di comprendere in un solo estratto, eccettuati, quelli di mappa, più partite che non riguardino la stessa ditta o che si riferiscano a beni iscritti negli atti catastali di comuni diversi. Possono però comprendersi in un solo estratto le partite di più persone, quando queste siano cointestate o cointeressate nel possesso dei beni a cui si riferisce l'estratto, ovvero quando l'estratto serve di corredo ad estratti di mappa da servire per la costruzione di strade e per l'esecuzione di progetti interessanti opere dichiarate di pubblica utilità. È pure vietato di confermare estratti precedentemente rilasciati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-51

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Art. 51 Approvazione del regolamento per la conservazione del nuovo Catasto dei terreni. — Testo vigente | Portale Normativo