Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Capo II
Art. 56
In vigore dal 28 feb 1939
Per ottenere la copia degli atti catastali, il comune deve farne richiesta per lettera all'Ufficio tecnico erariale direttamente o pel tramite dell'Ufficio delle Imposte, dichiarando:
a) gli atti catastali di cui vuole la copia;
b) il modo ed il tempo per eseguire la copia medesima;
c) la persona designata per l'esecuzione del lavoro, salvo il caso di cui all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-56