Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Capo II
Art. 56
23 / 141In vigore dal 28 feb 1939
Per ottenere la copia degli atti catastali, il comune deve farne richiesta per lettera all'Ufficio tecnico erariale direttamente o pel tramite dell'Ufficio delle Imposte, dichiarando:
a) gli atti catastali di cui vuole la copia;
b) il modo ed il tempo per eseguire la copia medesima;
c) la persona designata per l'esecuzione del lavoro, salvo il caso di cui all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-56