Art. 56
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo II

Art. 56

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In vigore dal 28 feb 1939
Per ottenere la copia degli atti catastali, il comune deve farne richiesta per lettera all'Ufficio tecnico erariale direttamente o pel tramite dell'Ufficio delle Imposte, dichiarando: a) gli atti catastali di cui vuole la copia; b) il modo ed il tempo per eseguire la copia medesima; c) la persona designata per l'esecuzione del lavoro, salvo il caso di cui all'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-56