Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo II

Art. 61

In vigore dal 28 feb 1939
Il comune è responsabile dei danni, delle dispersioni e delle alterazioni che derivassero dall'esecuzione delle copie degli atti catastali, e nel fare la richiesta delle copie stesse, ai sensi dell', deve obbligarsi a rifondere all'Erario le spese che occorressero per riparare ai danni predetti. L'Ufficio presso il quale si fanno le copie, nel consegnare gli atti alla persona incaricata di copiarli, fa sottoscrivere alla stessa una dichiarazione da cui risulti il loro stato di conservazione, e nel riceverli in restituzione si accerta che non abbiano sofferto alcun deterioramento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-61

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